(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2,
                    della legge regionale 34/1993
 
  1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della
legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che
il trasferimento in proprieta' della Regione agli  Istituti  autonomi
per  le  case  popolari competenti per territorio, ove non attuato in
data  antecedente  al  31  dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto,
anche nei territori in cui vige il sistema dei  libri  fondiari,  con
decorrenza 1 gennaio 1995.