(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993 1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprieta' della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.